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La cassazione ha stabilito che le confessioni di un pentito non bastano a condannare. Un principio che adesso andrà sempre applicato
Massimo Fini da L'Europeo del: 06/11/1992 Dopo la decisione della Corte di cassazione che ha annullato, per «difetto di motivazione», la sentenza di condanna di Sofri, Pietrostefani, Bompressi e Marino, non ritenendo sufficienti la confessione e le chiamate di correo di quest’ultimo, si sono creati due schieramenti. Da una parte si è sostenuto che la decisione non potrà non essere vincolante anche per situazioni analoghe, cioè per quei processi che si basano sostanzialmente sulle denunce, le confessioni, le chiamate di correo dei «pentiti». Da un’altra si è invece detto che la decisione della Corte non deve andar oltre la vicenda Sofri-Marino. E la cosa curiosa è che fra i più accesi sostenitori di questa tesi ci sono proprio molti di coloro che più si sono battuti per indurre la Cassazione a prendere, per il caso Sofri, la decisione che poi ha preso. A costoro pare indecente che ciò che vale per Sofri debba valere anche per i mafiosi o per Lima o per Pillitteri. E invece, se la logica, oltre che l’equità e il diritto, hanno ancora cittadinanza in questo Paese, è proprio così.
Perchè la Cassazione non giudica sui fatti (la cui ricostruzione, che spetta esclusivamente ai tribunali di 1° e 2° grado, dà per buona), ma solo in punta di diritto, valuta cioè, insieme ad altri elementi formali, se la motivazione della sentenza, di condanna o di assoluzione, è congrua rispetto ai fatti che sono stati accertati. Così facendo la Cassazione fissa dei principi che sono vincolanti innanzitutto per il giudice di merito cui rinvia (quando rinvia) il procedimento, ma anche per tutti gli altri che si trovino in una situazione analoga.
E, col caso Sofri, la Cassazione ha stabilito il principio che le confessioni di un «pentito» non sono sufficienti per condannarlo nè, tampoco, per condannare i suoi coimputati se non sono suffragate da tutta una serie di altri elementi obiettivi, concreti, materiali (non quindi da altre «palabras», cioè da testimonianze incrociate o dalle cosiddette «prove logiche» ). E se questo vale per il «pentito» Marino a maggior ragione dovrà valere per gli altri. In genere infatti i «pentiti» sono individui già pizzicati dalla polizia e dalla magistratura che, in regime di legislazione premiale, puntano ad avere rilevanti sconti di pena confessando ciò che sanno e, spesso, anche ciò che non sanno. Marino invece è un «pentito» del tutto particolare. Non era inquisito nè indagato, ma libero come l’aria: confessando il suo delitto e quello dei complici non aveva da aspettarsi alcun sconto di pena, perché nessuna pena pendeva sul suo capo, ma solo anni di prigione. Se quindi la Cassazione non ha giudicato attendibile fino in fondo uno come Marino che credibilità processuale si potrà dare ad avanzi di galera che dalle chiamate di correo hanno tutto da guadagnare?
La Cassazione ha quindi stabilito che senza prove certe e inequivocabili non si condanna. Ci si chiede però che fine abbia fatto il «libero convincimento del giudice». «Anche questo è infatti un principio generalmente accettato come uno dei cardini del nostro ordinamento» (G. Leone, Manuale di diritto processuale penale, pag. 395). Quando opera il «libero convincimento»?. Non, ovviamente, quando esistono prove certe che escludono o documentano la colpevolezza dell’imputato, perché il giudice che decidesse in contrasto con tali prove non esprimerebbe alcun «libero convincimento ma solo il proprio arbitrio. Il libero convincimento opera dunque proprio quando ci siano una serie di indizi, di testimonianza, di prove logiche che convergono su un imputato senza che però ci sia l’elemento concreto, materiale, che lo inchioda. Il libero convincimento ha una funzione particolarmente rilevante nei delitti dove ci sono dei mandanti perché è praticamente impossibile che un mandante lasci tracce materiali dell’ordine che ha dato.
Evidentemente la Cassazione ha deciso di sacrificare in toto il principio del libero convincimento a quello della presunzione di innocenza (in dubio pro reo). E’ una scelta rispettabile, di civiltà giuridica. Bisogna però essere ben consapevoli di quali prezzi a essa si pagano nella lotta alla criminalità soprattutto se organizzata e ordinata gerarchicamente.
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