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Dov’erano i garantisti quando il Parlamento votava le norme sui pentiti, che violano principi costituzionali come l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla giustizia?
Massimo Fini da Il Borghese del: 24/03/1999 Spero che la vicenda Dell’Utri metta finalmente una pietra tombale sulla «legge sui pentiti» chiamati anche, più tecnicamente, «collaboratori di giustizia». Comunque vada a finire, questa storia evidenzia gli enormi sconquassi provocati da una simile legge. Se infatti Dell’Utri risultasse innocente, vorrà dire che è stato possibile tenere per anni un cittadino sulla graticola giudiziaria in base alle dichiarazioni o di alcuni delinquenti; se risultasse invece responsabile dell’inquinamento delle prove di cui lo si accusa, si dimostrerebbe com’è facile alterare la regolarità di un processo manovrando, in senso inverso, dei delinquenti. Oggi non è più possibile -ammesso che mai lo sia stato -distinguere fra «pentiti veri» e «pentiti falsi» .Siamo in mezzo ad un guazzabuglio infernale cui ci ha portato quella «cultura del pentitismo» i cui guasti erano ampiamente prevedibili e che io avevo previsto. Sono stato infatti l’unico, dico l’unico, giornalista italiano a battersi contro questa legge prima che fosse sciaguratamente approvata dal Parlamento. («Sono contro il condono ai pentiti», il Giorno, 21/2/81. «Non mi va la legge sui pentiti», il Giorno 28/3/82) e in molti altri articoli successivi, quando l’onorevole Vittorio Sgarbi, che oggi se la dà da «garantista» e non perde occasione per additarmi, con tanto di foto, al ludibrio delle masse come «forcaiolo» portava evidentemente ancora i calzoncini corti nonostante non sia poi tanto più giovane di me. La «legge sui pentiti», come fece notare a suo tempo Paolo Rossi, ex presidente della Corte Costituzionale, viola il basilare principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) per cui noi oggi abbiamo feroci assassini in libertà e altri che hanno commesso reati identici, o molto minori, in carcere. Cosa che fa giustamente imbufalire l’onorevole Sgarbi solo che, come troppo spesso gli capita, sbaglia bersaglio: i responsabili non sono i magistrati che quelle leggi applicano ma coloro che le hanno emanate. La violazione dell’articolo 3 della Costituzione sarebbe già di per sè motivo sufficiente per abbattere questa legge infame. Ma essa scardina i principi dello Stato di diritto anche da un diverso, e altrettanto importante, punto di vista: quello delle garanzie della difesa. Si è detto che la legislazione premiale è stata fondamentale per battere il terrorismo e per assestare colpi decisivi alla mafia. Per quel che riguarda il terrorismo si tratta di un falso. Il terrorismo rosso si sgretolò dopo il sequestro Moro quando lo Stato si rifiutò di cedere al ricatto delle Brigate Rosse. Avendo centrato il più alto dei suoi obiettivi, Moro appunto, senza ottenere alcun risultato i terroristi capirono di aver perso la partita. La «legge sui pentiti» servì solo ad accelerare i tempi della loro capitolazione. In quanto alla mafia e alla camorra, non c’è dubbio che si siano raggiunti importanti risultati. Ma a un prezzo altissimo: la consegna della giustizia nelle mani dei «pentiti». Un fenomeno come la mafia va battuto sul campo, con le forze dell’ordine. Sono preferibili metodi polizieschi sbrigativi, alla prefetto Mori, piuttosto che leggi che scardinano l’intero impianto del diritto e valgono tanto a Palermo che a Trento rischiando di mettere dei cittadini innocenti alla mercè dei delinquenti. All’epoca del caso Tortora pubblicai un articolo che non ho altro da fare che riprodurre, in parte, qui: «Ma devo dire che la deposizione che nei giorni scorsi il camorrista (pentito) Giovanni Pandico ha reso davanti al tribunale di Napoli... è causa delle più gravi preoccupazioni, non solo per Tortora ma per ciascuno di noi che domani potrebbe ritrovarsi in galera con le stesse modalità... Di fronte ad accuse di queste genere... si prova un senso di vertigine e la necessità di ribadire alcuni principi fondamentali del diritto. 1) Le deposizioni testimoniali non possono mai costituire, da sole, un capo d’accusa. E questo anche se i testimoni, invece di essere dei delinquenti della peggior specie, fossero dei cittadini incensurati. La testimonianza: deve essere avvalorata da riscontri di fatto (che non possono essere altre testimonianze incrociate)... ci vogliono anche dei dati, delle circostanze obiettive, dei corpi di reato, non solo delle parole. Altrimenti, se si accetta l’aberrante principio che la testimonianza, da sola, fa stato, chiunque di noi può mandare in galera chiunque altro. 2) A maggior ragione i riscontri di fatto devono essere cercati con la massima scrupolosità quando le deposizioni testimoniali sono fatte da delinquenti. Anche un delinquente, certo, può dire la verità. Ma in nessun modo può essere accettato il principio, che sembra invece essersi ormai affermato, che a parità di condizioni la parola d’un malavitoso, d’un assassino, d’un terrorista, d’un camorrista ha più valore di quella di un incensurato. 3) Del tutto incredibile, infine, è che le accuse di un testimone, delinquente per soprammercato, si basino non su quanto egli ha direttamente fatto o visto o accertato, ma su ciò che ha sentito dire da altre persone, oltretutto anch’esse malavitose... E questo il frutto avvelenato di quella «cultura del pentitismo», il cui sorgere, peraltro prevedibilissimo, paventammo quando ci battemmo, isolati e inascoltati, contro la legge sui pentiti... che può portare alle peggiori aberrazioni nel campo delle indagini giudiziarie, confondendo i magistrati e dando in mano ai delinquenti un’arma pericolosissima» (Domenica del Corriere, «La Parola ai mascalzoni»,4/5/85). Questo scrivevamo nel 1985 quando evidentemente l’onorevole Sgarbi, pur non essendo poi tanto più giovane di noi, giocava ancora a biglie.
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