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Dopo il suicidio di Signorino le accuse ai giornali sono pesanti. Ma forse si dimentica il gioco al massacro del segreto istruttorio tra politici e giudici
Massimo Fini da L'Europeo del: 18/12/1992 Il suicidio del giudice Signorino ha riportato a galla l’annoso problema del segreto istruttorio. Il segreto istruttorio è stato una cosa abbastanza seria fin verso la metà dègli anni Sessanta. Fu la cultura di sinistra a volerne lo smantellamento, di fatto se non di diritto, sostenendo che era un vecchio strumento del codice fascista Rocco per sottrarre te indagini della polizia e della magistratura al controllo dell’opinione pubblica. Da allora i giornali si dedicarono atta violazione sistematica del segreto istruttorio contando anche sul fatto che le pene relative erano, e sono, risibili (arresto fino a trenta giorni o ammenda fino a mezzo milione).
In realtà il segreto istruttorio, lungi dall’essere un’arbitraria invenzione d’un codice fascista ha, oltre la funzione di impedire l’inquinamento delle prove, lo scopo di tutelare l’onorabilità,delle persone che, a qualsiasi titolo, siano coinvolte in un procedimento penale. Infatti nella fase delicata dell’istruttoria, quando si raccolgono gli indizi, possono comparire persone che, a vaglio appena più approfondito, risulteranno estranee alla vicenda penale. In tale fase è giusto che l’interesse individuale alla tutela della propria onorabilità prevalga su quello collettivo alla conoscenza. Tutt’altra è la situazione quando si arriva al dibattimento. Qui gli indiziati della fase istruttoria diventano dei veri imputati (il che significa che qualcosa di consistente è emerso nei loro confronti), i quali, peraltro, hanno tutte le possibilità di difendersi pubblicamente. Nel dibattito quindi l’interesse collettivo alla conoscenza dei fatti prevale su quello individuale alla tutela dell’onorabilità. Questo (segretezza dell’istruttoria, pubblicità del dibattimento) era il solido impianto del vituperato codice Rocco che bilanciava in tal modo lo scontro di due interessi contrapposti. Col passare degli anni il segreto istruttorio è stato travolto non solo dai giornalisti a caccia di notizie proibite, ma anche dagli stessi magistrati, sia per smania di protagonismo, sia perché era iniziata l’era delle «notizie del diavolo» come strumento di lotta politica (il politico faceva avere sottobanco una «notizia criminis» al magistrato amico che apriva un’inchiesta e ne passava il succo al giornalista amico che pubblicava). In questo modo è stata rovinata la reputazione di centinaia di persone innocenti. E se solo oggi i nodi vengono al pettine è perché solo oggi questo stritolante meccanismo ha preso a macinare, oltre agli stracci, anche personaggi eccellenti. Il problema è di difficilissima soluzione. Anche perché è aggravato dalla esasperante lentezza delle nostre procedure. In Gran Bretagna, dove le istruttorie, con imputati detenuti, durano in media un mese, è possibile pretendere dai giornali la massima cautela. Da noi, con istruttorie che durano anni, la stessa pretesa si risolverebbe, di fatto, in un bavaglio perpetuo alla stampa. D’altra parte il nuovo codice di procedura penale, abbandonando la linearità di quello precedente, ha reso il segreto istruttorio una gruviera poiché lo limita agli atti di cui l’imputato non sia stato ancora informato (art. 329 c.p.}.
Che fare quindi? Per la verità qualcosa, di recente, si è mosso a tutela della onorabilità degli indiziati. In tal senso vanno le norme, approvate dalla Commissione giustizia del Senato, che dovrebbero rendere impraticabile la ripresa televisiva e spettacolare degli arresti. In tal senso va la decisione della Bicamerale di separare nettamente la figura del Pubblico ministero da quella del giudice. In questo modo dovrebbe essere chiaro, anche all’opinione pubblica, che il Pm è una parte nel processo con dignità pari, e non superiore, alla Difesa e che quindi le sue accuse sono solo delle tesi, appunto, di parte e non delle sentenze.
Ma ci vuole qualcosa di più. Bisogna che siano inasprite di molto le pene che tutelano il segreto istruttorio là dove ancora esiste e cioè per tutti quelli atti che, non essendo ancora stati formalizzati in un’accusa portata a conoscenza del possibile indiziato (art. 329 c.p.), non c’è alcuna ragione che siano invece conosciuti dall’opinione pubblica (questo era il caso di Signorino). Infatti di una multa di mezzo milione qualsiasi giornale si fa un baffo.
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