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Massimo Fini da L'Europeo del: 16/04/1993 Ha ragione Scalfaro quando afferma che l’avviso di garanzia, nato come strumento a difesa del cittadino, si è trasformato in una sentenza anticipata di condanna. Il fatto che di questa distorsione (come di tante altre in campo giudiziario, a cominciare dalla intollerabile lunghezza dei processi che è alla base di tutte) ci si accorga strumentalmente solo ora perché vengono colpiti personaggi eccellenti non annulla un problema che riguarda tutti e non solo gli uomini politici. L’avviso di garanzia, o informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), che fa obbligo al pubblico ministero di avvisare fin dall’inizio l’indagato che un procedimento è stato avviato contro di lui, è uno dei frutti tipici di quella cultura di sinistra ipergarantista che volendo proteggere il cittadino oltre ogni limite del ragionevole finisce immancabilmente per danneggiarlo (un altro esempio è la legge 180). Secondo il vecchio impianto del codice Rocco, polizia e magistratura potevano condurre in silenzio le proprie indagini fino al momento in cui un qualche atto istruttorio (interrogatorio, perquisizione ecc.) non le rendesse palesi. La persona innocente, non avendo nulla da nascondere, nulla aveva da temere da questa segretezza che era invece utile per raccogliere con calma indizi nei confronti di chi, colpevole, avrebbe avuto tutto l’interesse a farli sparire. Con l’avviso di garanzia, invece, l’innocente viene irrimediabilmente danneggiato dalla pubblicità data all’indagine mentre il colpevole se ne può servire per occultare gli indizi (ed è il motivo per cui oggi i magistrati sono costretti, quasi .sempre, ad accompagnare l’avviso con l’arresto contestuale). Nel caso di parlamentari il problema è aggrovigliato dall’immunità che, così com’è impostata attualmente, pone il magistrato di fronte a un’impasse quasi insolubile. Quando infatti, in un’indagine, si imbatte in un parlamentare non può proseguirla finché non ottiene l’autorizzazione a procedere, ma non può ottenerla perché, se non prosegue l’indagine, gli mancano gli elementi sufficienti per convincere il Parlamento a concederla. E infatti in passato il Parlamento ha avuto buon gioco a respingere le richieste della magistratura accampando il fumus persecutionis. Oggi, mutato il clima politico, l’autorizzazione viene quasi sempre concessa ma, nella percezione dell’opinione pubblica si è trasformata, insieme al contestuale avviso di garanzia, in una sentenza di condanna anticipata. Tanto più grave perché è basata su elementi che, proprio per il meccanismo che impone alla magistratura di arrestarsi immediatamente davanti al nome di un parlamentare, non possono che essere labili. Che fare? Per quel che riguarda l’avviso di garanzia bisogna farlo arretrare verso fasi più avanzate dell’istruttoria, quando siano raccolti indizi consistenti o abolirlo deI tutto. Quanto all’immunità parlamentare, se la si vuole mantenere va modificata stabilendo che i magistrati possono indagare sugli uomini politici come su qualsiasi cittadino e che l’autorizzazione a procedere (salvo che per l’arresto) deve essere chiesta solo nel momento del rinvio a giudizio. Così il parlamentare da una parte sarebbe protetto contro una pubblicità troppo precoce del procedimento. che rischia di stroncarne ingiustamente la carriera e, dall’altra, non potrebbe trincerarsi, al momento del dunque, dietro il fumus persecutionis perché il rinvio a giudizio significherebbe che sono stati raccolti elementi tali da escluderlo. Con l’andazzo attuale succede invece che il cittadino, uomo politico o no, viene in realtà giustiziato in piazza fin dal suo primo apparire in un’inchiesta, in barba alla solenne dichiarazione costituzionale che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (art. 27). Anzi, paradossalmente, è anche questa presunzione di innocenza protratta fino in Cassazione a indurre a emettere sentenze anticipate: non potendo infatti aspettare per anni un giudizio definitivo l’opinione pubblica e la. stampa finiscono per darne uno subito e sommario. Quindi anche l’istituto della presunzione di innocenza, al solito eccessivamente garantista, va modificato e fermato, come aveva proposto l’ex ministro Martelli, alla prima sentenza di condanna, dopo di che dovrebbe subentrare una giustificata presunzione di colpevolezza. In questo modo si eviterebbe anche l’aberrazione di imputati condannati in primo e secondo grado ma felicemente a piede libero. Come si vede si tratta di un complesso di questioni delicate e fondamentali per la convivenza civile. E la responsabilità dei nostri politici è di non averle mai affrontate con serietà cosicché han finito per ricadere, in un ironico contrappasso, anche sulle loro teste.
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